RICORSO PENSIONI - RISARCIMENTO DANNI

Ricorso per il risarcimento dei danni da mancato/ritardato avvio della c.d. previdenza complementare per i nostri Assistiti che hanno già in passato aderito al ricorso c.d. Pensioni

Quali sono i presupposti di questa nuova iniziativa legale?

Dopo aver depositato i primi ricorsi collettivi (anno 2009) – avviando e, di fatto, concludendo quella che abbiamo definito essere la “prima fase del ricorso c.d. pensioni” – abbiamo formalmente notificato (a partire dall’anno 2010), in nome e per conto di tutti i nostri Assistiti – aderenti a quella che è stata denominata la “nuova fase del ricorso c.d. pensioni” – l’atto di intimazione e messa in mora con cui abbiamo chiesto alle competenti Amministrazioni di procedere alla costituzione di forme pensionistiche complementari.
Le varie diffide, però, sono rimaste senza risposta.
Abbiamo allora depositato i primi nuovi ricorsi (anno 2011) che questa volta sono stati accolti dal T.A.R. del Lazio, sede di Roma, e formalmente notificato, come di rito, le relative sentenze ai Ministeri soccombenti, minacciando, in caso d’inadempimento, di adire le vie legali per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti (anno 2012).
Le Amministrazioni a ciò intimate si sono invece limitate a una mera “presa d’atto”.
L’Avvocato Roberto Mandolesi, quindi, ha di nuovo agito giudizialmente per l’ottemperanza delle predette sentenze ed ottenuto la nomina di un Commissario ad acta (anno 2013); i cui poteri di diffida per l’avvio delle procedure di concertazione/contrattazione in vista dell’introduzione delle forme pensionistiche complementari per il personale del Comparto Difesa e Sicurezza sono stati confermati ed ulteriormente precisati con le ultime sentenze (anno 2014), anch’esse positive.
Quanto ottenuto in questi ultimi 5 anni di lavoro, quindi, contribuirà a sanare la situazione per il futuro – ex nunc et erga omnes – ovvero dal momento dell’effettiva costituzione dei c.d. Fondi pensione e nei confronti di tutti quelli che vi aderiranno.
Per il passato, invece, i danni causati dal ritardato avvio della previdenza integrativa non potranno che essere risarciti mediante la proposizione di una specifica azione legale, che ovviamente produrrà effetti retroattivi soltanto nei riguardi di coloro che vi aderiranno – ex tunc et inter partes.
Al fine di non incorrere nelle decadenze di legge, quindi, abbiamo già avviato una specifica azione legale per la condanna delle Amministrazioni al risarcimento dei danni conseguenti al mancato avvio della previdenza complementare (ad oggi, sono già trascorsi 20 anni inutilmente…).

Il danno purtroppo c’è e dobbiamo farcelo risarcire in sede giudiziaria!!

A tal riguardo, Fonti autorevoli hanno oramai riconosciuto che:
- “Il ritardo danneggia i lavoratori del settore che stanno perdendo, tra l’altro, la possibilità di usufruire del contributo datoriale, con connesse conseguenze sullo sviluppo dell’accumulazione con finalità previdenziale; un tale ritardo, quindi, non è più giustificabile”;
- “In futuro le pensioni saranno più basse per tutti, e l’essere dipendente pubblico non garantisce una tutela pensionistica particolare”;
- “Ritardare la partecipazione ad un programma di risparmio previdenziale costa caro: per ottenere l’integrazione del ridotto tasso di sostituzione (rapporto pensione/ultimo stipendio percepito) del 30 per cento al momento della pensione, è necessario investire nella previdenza integrativa il 5,4 per cento del proprio reddito annuo, ma se si inizia a farlo 10 anni più tardi
(nel nostro caso stiamo arrivando ai 20 anni di ritardo) occorrerà versare quasi tre volte tanto: il 13,8 per cento;
- “Costruirsi una pensione integrativa adeguata richiede un lungo periodo di partecipazione al Fondo Pensione: un ritardo di venti anni nell’aderire, determina una riduzione della relativa rendita pari al 46,42 per cento”.
E per quantificare l’ammontare di questi danni, l’Avvocato Mandolesi si è rivolto alla Società I.F.A. Independent Financial Advisory Limited, una primaria ed indipendente società di consulenza finanziaria con sede a Londra, che ci ha già fatto pervenire una prima stesura della perizia tecnico-contabile che depositeremo in giudizio.
Possiamo quindi anticipare che l’ammontare del danno risarcibile, allo stato, varia tra gli 8.500 e i 14.500 euro. Ovviamente, per il calcolo di quanto dovuto al singolo ricorrente bisognerà tenere conto della data di assunzione, dell’età e del grado/qualifica rivestito/a, e sarà quantificato dall’Avvocato Mandolesi solo al momento della materiale proposizione del ricorso (evitare quindi di chiedere informazioni al riguardo contattando direttamente lo Studio legale perchè non sapremmo cosa rispondere…).

Chi potrà aderire ed utilizzare la sottostante modulistica?

Possono agire in giudizio per ottenere il risarcimento danni in oggetto e utilizzare la sottostante Modulistica, soltanto i nostri Assistiti che nel 2010-2012 hanno già aderito alla “nuova fase del ricorso c.d. Pensioni”, e che pertanto hanno formalmente notificato, per il tramite dell’Avvocato Roberto Mandolesi, l’Atto formale di intimazione e messa in mora.

I nostri Assistiti che hanno aderito soltanto alla prima fase (2008-2009), invece, dovranno previamente notificare, sempre per il tramite dell'Avvocato Mandolesi, l'Atto di intimazione e messa in mora stragiudiziale, propedeutico all'azione risarcitoria: a tal fine, dovranno compilare ed inviare la Modulistica scaricandola direttamente dal Link in prima pagina "COME ADERIRE AL RICORSO PENSIONI" (caso n. 2), posto sotto "Novità".
Chi non ha mai aderito prima, invece, dovrà seguire il caso "1".
In questi ultimi due casi, non si potrà utilizzare la sottostante Modulistica e il fondo spese dovuto è pari a 100,00 euro.

Può partecipare anche chi nel periodo 2013 - 2015 ha corrisposto il nuovo fondo spese e trasmesso la stessa modulistica?

Ovviamente no. Chi, negli ultimi due anni, ha già aderito alla specifica azione legale – finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni da ritardato/mancato avvio della previdenza complementare – non dovrà aderire di nuovo né trasmettere più nulla.

Cosa bisogna fare per aderire al ricorso?

Gli interessati potranno scaricare la Modulistica necessaria cliccando sul Link apposto in fondo alla presente nota informativa.
Dovranno, quindi, compilare e firmare, in originale, negli appositi spazi ivi indicati, la Lettera di trasmissione, la Scheda contenente i dati personali, e la nuova Procura speciale per la richiesta di risarcimento danni; ed eseguire il bonifico.

E poi spedire, al più presto, con Raccomandata A/R, allo:     Studio Legale Mandolesi
                                                                                                       Avv. Roberto Mandolesi
                                                                                                       Via Paolo Emilio n. 34
                                                                                                       00192 Roma
i seguenti atti:

1. Lettera di trasmissione compilata e firmata;
2. Scheda dei dati personali debitamente compilata;
3. Procura speciale firmata in originale (non datata);
4. Ricevuta attestante il bonifico effettuato.

Quanto costa l’adesione?

Il Fondo Spese previsto per aderire a questo ricorso è pari a 50 (cinquanta) euro, già comprensivo di CPA (4%), IVA (22%), e quota parte del Contributo Unificato e dei Bolli di notifica.
La somma dovrà corrispondersi mediante bonifico da accreditare sul conto corrente BNL - Roma, intestato a “Avv. Roberto Mandolesi”, avente le seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT07 R010 0503 3390 0000 0000 570        BIC/SWIFT: BNLIITRRXXX

PAESE               “IT”
CIN EUR           “07”
CIN                     “R”
ABI                      “01005”
CAB                    “03339”
CONTO             “000000000570”

Indicando la seguente causale: “cognome, nome - Risarcimento danni”.

La somma versata a titolo di fondo spese è da intendersi a saldo di ogni pretesa del Legale incaricato. In caso di esito negativo, i ricorrenti non dovranno corrispondere nulla di più oltre al fondo spese già versato.
Ogni eventuale altra spesa dovuta dal ricorrente sarà a carico esclusivamente del Legale incaricato.
Resta inteso, che nel caso in cui, per effetto della specifica iniziativa intrapresa, l’Assistito dovesse ottenere una somma di denaro a titolo di risarcimento danni, dovrà corrispondere al predetto Legale il 10% di quanto percepito.

Come posso fare per tenermi aggiornato sugli sviluppi del ricorso?

Il ricorso sarà patrocinato dall’Avvocato Roberto Mandolesi del foro di Roma.
Ogni altra notizia concernente l’iter del ricorso sarà pubblicata su questo sito web.
Chiariamo, inoltre, che soltanto chi aderirà a questo nuovo ricorso potrà beneficiare della relativa pronuncia.
Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione necessaria al più presto.

Non ho mai partecipato al ricorso c.d. Pensioni. Posso aderire ora?

Coloro che non hanno ancora aderito al ricorso c.d. Pensioni e sono ora interessati a parteciparvi, non dovranno scaricare la Modulistica dal sottostante Link ma dovranno chiederla al seguente indirizzo di posta elettronica: studio.mandolesi@icloud.com oppure scaricarla direttamente dal Link in prima pagina "COME ADERIRE AL RICORSO PENSIONI" (caso n. 1) posto sotto "Novità".
Nel loro caso, infatti, i documenti da produrre sono in parte diversi.

Dove posso leggere e/o scaricare le sentenze del T.A.R. e le note del Commissario ad acta?

In fondo alla presente nota informativa, sotto il Link , è possibile leggere e scaricare i documenti di interesse.

MODULISTICA

Allegati:

Comunicazione_sollecitatoria_per_COCER.pdf
Lettera_Commissario_19_nov_2013.pdf
NOTA-SINDACATI.pdf
TAR_Lazio,_21_febbraio_2014,_n._2122.pdf
TAR_Lazio,_21_febbraio_2014,_n._2123.pdf
TAR_Lazio_Sez._Prima_Bis,_21_marzo_2013,_n._2907.pdf
TAR_Lazio_Sez._Prima_Bis,_21_marzo_2013,_n._2908.pdf
TAR_Lazio_Sez._Prima_Bis,_23_novembre_2011,_n._9186.pdf
TAR_Lazio_Sez._Prima_Bis,_23_novembre_2011,_n._9187.pdf