Limiti alla prova testimoniale nel processo amministrativo

(T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione II, sentenza n. 1572/2007)

Pur essendo ammessi nella giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego, i mezzi probatori previsti per il processo del lavoro, e quindi anche la prova testimoniale, tale ammissibilità non può avere portata maggiore di quella consentita nel processo civile: ne consegue che sono consentite ai testimoni solo dichiarazioni relative a fatti mentre non sono in alcun modo consentite dichiarazioni che siano espressione di valutazioni o giudizi da parte del teste; per cui non può assolutamente trovare spazio la richiesta del ricorrente, destinatario del provvedimento di mancato superamento del periodo di prova, sull’ammissione della prova testimoniale di un dirigente sulle capacità professionali di esso ricorrente.