Reato di diffamazione commesso con la redazione delle note caratteristiche

(Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 749/2005)

In tema di reato di diffamazione la sfera morale altrui può essere lesa anche con modalità che, oggettivamente non lesive, diventino tali per le forme in cui vengono estrinsecate. A tal proposito non rilevano quindi le parole usate e non interessa neppure che siano state utilizzate espressioni non scurrili, contenute nel quadro dei termini da utilizzare per la valutazione delle singole qualità dei militari, poiché non sono soltanto le espressioni scurrili ad essere diffamatorie, mentre invece possono esserle anche altre espressioni oggettivamente non vere e non obiettive che aggrediscono la sfera del decoro professionale ed addirittura anche mere allusioni subdole, poiché ciò che interessa non sono le parole, bensì le forme con cui le offese vengono estrinsecate (nel caso di specie, il redattore delle note caratteristiche ha gravemente offeso la reputazione del valutato attribuendogli, con espressioni inaccettabili, caratteristiche professionali lesive del suo onore e decoro e completamente false, sia in relazione alla “storia” professionale dell’interessato, sia con riguardo ad un comportamento erroneo che egli avrebbe tenuto nel periodo in considerazione, essendo rimasto escluso in tutte le sedi che ciò fosse avvenuto).
 
L’atto recante note caratteristiche sul conto dell’inferiore gerarchico è da considerare atto pubblico, e ciò non solo perché redatto da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, ma anche perché esso – atto interno e preparatorio – costituisce parte integrante di fattispecie complessa di atto pubblico.