E’ legittimo negare l’accesso agli atti del procedimento di trasferimento di un carabiniere per vicende ancora al vaglio dell’Autorità giudiziaria penale.

(T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione III, sentenza n. 11/2008)

Con riferimento alla richiesta di accesso agli atti del procedimento di trasferimento di un carabiniere è legittimo il diniego di accesso agli atti, in applicazione del punto n. 2 dell’Allegato 2 al D.M. n. 519 del 1995, nella parte in cui esclude l’accesso, relativamente ai trasferimenti disposti a tutela della pubblica amministrazione e/o degli interessati connessi a vicende al vaglio dell’autorità giudiziaria, a collusioni con ambienti controindicati o malavitosi, a motivi di incolumità personale, sino a quando continuano a sussistere le situazioni per le quali sono stati adottati i relativi provvedimenti e comunque ad avvenuta definizione della posizione giudiziaria.

Il principio di cui sopra fu già enunciato in Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 718/2005 ed in T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione I, sentenza n. 1275/2005.