Il datore di lavoro (quindi, anche la pubblica amministrazione) deve sempre impedire il mobbing e/o bossing, essendo responsabile del comportamento dei propri dipendenti (superiori gerarchici del danneggiato)

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, sentenza n. 22858/2008)

Se è vero che il mobbing non può realizzarsi attraverso una condotta istantanea, è anche vero che un periodo di sei mesi è più che sufficiente per integrare l’idoneità lesiva della condotta nel tempo. Né ad escludere la responsabilità del datore, quando (come nella specie) il mobbing provenga da un dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, può bastare un mero - tardivo - “intervento pacificatore”, non seguito da concrete misure e da vigilanza, ed anzi potenzialmente disarmato di fronte ad una aperta violazione delle rassicurazioni date dal presunto “mobbizzante”.