ILLEGITTIMA LA TRATTENUTA DEL 2,50% A CARICO DEL LAVORATORE.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 223 dell’8 ottobre scorso ha, tra le altre cose, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, co. 10, del decreto legge n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva.
Il D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, prevede, all’art. 12, co. 10, che dal 1° gennaio 2011, i “trattamenti di fine servizio” dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche saranno disciplinati dall’art. 2120 del codice civile.
In buona sostanza, la nuova disciplina ha stabilito che l’accantonamento complessivo ai fini della liquidazione della c.d. “buonuscita” non sarà più calcolato in misura del 9,60% sull’80% della retribuzione (gravante per il 7,10% sul datore di lavoro e per il restante 2,50% sul lavoratore), bensì pari al 6,91% dell’intera (100%) retribuzione e, quindi, la relativa trattenuta sarà posta interamente a carico del datore di lavoro.
Conseguentemente, a decorrere dall’1 gennaio 2011, i dipendenti pubblici non avrebbero più dovuto pagare la ritenuta del 2,50%.
Secondo l’INPDAP, invece, la normativa non ha mutato la natura e le modalità di finanziamento del TFR: pertanto, la quota del 2,50% a carico del lavoratore andava mantenuta.
Ora la Corte Costituzionale ha chiarito che il lavoratore non è tenuto a pagare questa rivalsa, poiché ciò determinerebbe una diminuzione della propria retribuzione e, nel contempo, della quantità di TFR maturata nel tempo.
L’INPDAP, quindi, dovrà restituire le somme indebitamente trattenute ai circa 3,4 milioni di dipendenti pubblici: si stima, per il biennio 2011-2012, un importo pari a 3,8 miliardi di euro.
Come da me previsto – a tal riguardo avevo anche sconsigliato alle Rappresentanze militari ed ai Sindacati di polizia (che mesi fa mi avevano interpellato) di patrocinare ricorsi collettivi onerosi in materia – la questione, già sollevata dal T.A.R. dell’Umbria lo scorso 25 gennaio, si è positivamente risolta, e subito, senza alcun costo per i diretti interessati.
Roma, 12 ottobre 2012
Avv. Roberto Mandolesi