RICORSO PENSIONI – RISARCIMENTO DANNI
Dopo una recente sentenza per la censura del silenzio-inadempimento della P.A. sulla costituzione del fondo pensione di comparto, avevo già precisato - in alcuni commenti pubblicati sulla pagina Facebook del mio Studio legale - quanto segue:
<<Con sentenza n. 1292/2021 il Tar Roma ha decisoun ricorso del 2011, fortemente datato ed avente ad oggetto una questione di diritto (silenzio-inadempimento e correlato specifico risarcimento danni) già definita anni addietro nei termini che sappiamo, e soprattutto - stante quanto affermato dal TAR (undici righe sopra il P.Q.M.): “...alla luce di tali circostanze fattuali, non oggetto di specifica contestazione da parte dei ricorrenti, il ricorso è inammissibile…”, anche non adeguatamente argomentata e documentata. E che, quindi, i presupposti alla base della (diversa) azione legale che ho inteso da ultimo proporre non sono in discussione, potendosi provare una colpa dell’A. nella mancata costituzione della c.d. previdenza integrativa. Altrimenti ragionando (e così aderendo alle conclusioni a cui è giunto il Collegio Tar con la richiamata sentenza), si dovrebbe ritenere che la colpa per la mancata attuazione del fondo pensione di comparto ricada sulle organizzazioni sindacali e sui comitati di rappresentanza militare, che - al contrario - risultano avere sempre sollecitato formalmente il governo ad avviare le relative procedure, mai attuate (anche) per la carenza dei fondi di bilancio all’uopo necessari>>.
Nel riscontrare le mail di qualche assistito, avevo ulteriormente chiarito che:
<<Il ricorso definito con la sentenza n. 1291/2021 riguarda esclusivamente la censura del silenzio-inadempimento (e relativo risarcimento danni, nei limiti in cui è stata formulata - se lo è stata - la relativa domanda); un’azione legale specifica proponibile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 31 e 117 c.p.a. La domanda risarcitoria - che non è stata nemmeno esaminata dal Collegio giudicante, tanto che dubito che sia stata espressamente argomentata nel ricorso - è una specifica domanda giudiziale, e riguarda la supposta censura del silenzio-inadempimento sulla diffida ad adempiere, domanda che si propone ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 30, comma 4, e 117, comma 6, c.p.a.>>
Tali considerazioni valgono anche per le recenti sentenze nn. 17-18/2021 del Tar Trento che hanno rigettato dei ricorsi in cui si è insistito - a mio avviso incautamente, visti i precedenti negativi già espressi in materia dal Giudice amministrativo - per la censura del mero “silenzio-inadempimento” e per la correlata richiesta di un risarcimento danni, anche per equivalente, che il Collegio ha valutato essere stata comunque indimostrata.
Quanto alla sentenza n. 73/2021 della Terza Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti di Roma - di cui ho dato conto in un recente post pubblicato sotto - con la stessa il Collegio si è limitato a prendere atto – come chiarito nella sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 22807/2020 – che la competenza in materia è del giudice amministrativo, mentre non ha minimamente confutato le argomentazioni giuridiche espresse sulla domanda risarcitoria dal Giudice unico delle pensioni di Bari.
Ciò posto, potendosi a mio avviso dimostrare la colpa dell’Amministrazione nell’avere ritardato (soprattutto per carenze di bilancio) la costituzione della previdenza complementare, e - considerato anche quanto obiettato dal Tar Roma con la sentenza n. 8286/2019 - il danno causato dalla mancata costituzione del fondo pensione di comparto, ribadisco che la (diversa) azione legale risarcitoria che mi appresto a patrocinare ha tutti i necessari presupposti giuridici per essere accolta, fatta salva – ovviamente – la valutazione che ne farà il Giudice adito.
Andiamo avanti, quindi, con serietà e convinzione, attendendo con fiducia il provvedimento del Giudice, che auspichiamo essere positivo!
Sarà mia premura fornire gli estremi identificativi dei ricorsi ai diretti interessati dopo che avrò provveduto al deposito degli stessi.
Avvocato Roberto Mandolesi