RICORSO PENSIONI - RISARCIMENTO DANNI
CHIARIMENTI.
NON SONO AMMESSE FORME EQUIPOLLENTI, ovvero, la , l' ovvero tramite .
2. La regolare trasmissione/ricezione della documentazione richiesta per l’adesione al ricorso, sarà attestata nel messaggio inviato automaticamente dal “sistema informatico” all’indirizzo di posta elettronica che l’Assistito avrà indicato nel proprio modulo di adesione telematico.
A tal uopo, controllare che il messaggio non sia finito tra le "spam".
Solo in caso di inesatta e/o incompleta compilazione e/o trasmissione della documentazione richiesta, lo Studio legale contatterà direttamente l’Assistito.
NON CONTATTARE lo Studio legale per far verificare una tale circostanza.
3. Cliccare su
https://www.avvocatomandolesi.it/default.asp?IDPage=77
per visualizzare la nota informativa del ricorso.
Nella nota informativa sono indicati gli IMPORTI del compenso professionale richiesto, differenziati per i “già Assistiti” ed i “nuovi Assistiti” (riportati anche sul contratto professionale da sottoscrivere), nonché il codice IBAN per effettuare il bonifico del fondo spese iniziale.
4. NOTA BENE: se l’interessato non dovesse ricordare una sua adesione ad almeno una delle precedenti fasi del ricorso NON DOVRA’ CONTATTARE lo Studio legale per far verificare la circostanza, ma corrispondere il fondo spese richiesto per i “già Assistiti”.
Lo Studio legale effettuerà gli opportuni riscontri.
Nel caso non risultasse la sua passata adesione, gli sarà chiesto di scegliere l’importo del fondo spese da integrare nella misura indicata per i “nuovi Assistiti”.
5. Il modulo di adesione e i documenti necessari per partecipare a questa nuova (ed ultima fase) del ricorso dovranno essere compilati, firmati e trasmessi sia dai c.d. “già Assistiti” che dai c.d. “nuovi Assistiti”.
Dovrà essere acquisito un nuovo mandato alle liti considerato che le precedenti fasi del ricorso sono state tutte già definite dal Tar Roma, dalle Sezioni Giurisdizionali e Centrali della Corte dei Conti e dalla Corte Suprema di Cassazione.
La prima fase (2008/2010) si è conclusa dinanzi al Tar Roma con una pronuncia di difetto di giurisdizione (in favore della Corte dei Conti) su entrambe le domande proposte, quella principale, di disapplicazione del nuovo metodo di calcolo della pensione introdotto dalla legge Dini, e quella secondaria, di risarcimento danni per la mancata attivazione della previdenza complementare.
La seconda fase (2010/2013) si è conclusa con la diffida e messa in mora stragiudiziale delle intimate Amministrazioni e con l’accoglimento, in sede giudiziaria, da parte del Tar Roma, del silenzio-inadempimento e connessa nomina, in sede di ottemperanza, del commissario ad acta, che tuttavia non ha potuto dare avvio al fondo pensione per obiettive difficoltà normative.
La terza fase è stata definita dinanzi alla Corte dei Conti, in primo grado (2013/2017) e secondo grado/appello (2017/2018) con il rigetto della domanda principale di disapplicazione della legge Dini e connessa pronuncia di difetto di giurisdizione in favore del Tar sulla domanda risarcitoria.
E la quarta fase (2019/2020) conclusasi con la sentenza delle S.U. della Cassazione che, accogliendo il ricorso, hanno devoluto alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (lo stesso Tar che, nel 2009, aveva denegato la propria giurisdizione) la domanda di risarcimento danni per la mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
6. NOTA BENE. Avevo già precisato in passato - ma è bene ribadirlo - che NON dovranno aderire al ricorso gli Ufficiali Superiori e Generali (ora, a partire dal grado di maggiore/vice questore aggiunto) in quanto non danneggiati dalla mancata attivazione del c.d. fondo pensione.
Le cause vanno ricercate, brevemente, nel fatto che - in base alla perizia tecnico contabile in mio possesso - gli oneri dell’eventuale trasformazione del TFS in TFR spettante agli ufficiali/dirigenti non sarebbero adeguatamente compensati dal maggiorato montante contributivo e dai relativi sgravi fiscali previsti per l’adesione al (futuro?) fondo pensione.
In questa preliminare fase risarcitoria, quindi, non posso accomunare le diverse posizioni giuridico/contributive dei potenziali ricorrenti, poiché se da un lato incrementerei sicuramente il numero degli assistiti ed il connesso fondo spese, dall’altro, non tutelerei adeguatamente i loro interessi.
Ad ogni modo, ne ho discusso anche col SIULP (polizia di Stato) e con l’USIC (Arma dei carabinieri), e commissionerò, a mie spese, una perizia tecnico-contabile ad hoc per la sola c.d. dirigenza.
Nel frattempo, gli interessati potranno attendere questi ulteriori approfondimenti oppure scegliere di farsi assistere dagli altri Legali che una tale distinzione non sembra l’abbiano evidenziata e che, forse, possono contare su diversi elementi a sostegno della loro specifica azione legale a favore del personale dirigente.
7. La possibile adesione all’ultima fase del ricorso c.d. pensioni e l’eventuale accoglimento della relativa domanda giudiziale di risarcimento danni NON DETERMINERA’ UNA RIDUZIONE DELL’IMPORTO DELLA PENSIONE IN GODIMENTO E NEMMENO DELL’AMMONTARE DEL TFS DOVUTO (o di quelli di futura spettanza) DEI POTENZIALI RICORRENTI.
Affermare il contrario è sostenere una cosa priva di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, non fosse altro perché l’adesione al fondo - ove mai venisse costituito - sarebbe per il SOLO personale in servizio, volontaria e non obbligatoria, e nessuno degli eventuali interessati sarebbe così sprovveduto da accettare di aderire ad un fondo sulla base di “regole per l’adesione” che potrebbero penalizzare i propri interessi economici!
L’azione legale da ultimo proposta E’ ESCLUSIVAMENTE FINALIZZATA AD OTTENERE UN RISARCIMENTO DANNI PER LA MANCATA ATTIVAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE che - nell’intento del Legislatore del 1995 - avrebbe dovuto compensare la riduzione della pensione pubblica per effetto del mutato sistema di calcolo.