GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore subito dopo il sinistro: alcoltest valido!
In caso di “guida in stato di ebbrezza” ed “accertamento mediante alcoltest”, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: «non è configurabile, a carico della Polizia giudiziaria operante, l’obbligo di attendere che l’interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall’attesa suddetta».