TRASFERIMENTI.

Il gradimento di sede non è ostativo per il riconoscimento della relativa indennità.
A seguito di una riorganizzazione/ridislocazione della sede di servizio, l’A. chiede ai militari interessati di presentare una domanda di trasferimento presso un reparto di destinazione a loro gradito, e non corrisponde la prevista indennità.
Tuttavia, il trasferimento è pur sempre qualificabile come d’autorità e l’indennità deve essere comunque corrisposta a quei militari che hanno chiesto di essere trasferiti in comuni non confinanti con quello in cui era ubicato il reparto di origine e distanti oltre 10 chilometri da questo.