VITTIME DEL DOVERE

Hai già avuto riconosciuta una “causa di servizio”? Ora puoi ottenere anche lo status di “vittima del dovere”. Leggi a quali condizioni.
Con una recente sentenza, la Corte Suprema ha confermato l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite nel 2017, affermando che l’appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico che si è già visto riconoscere una c.d. “causa di servizio” ha diritto a vedersi attribuito anche lo status di “vittima del dovere” nel caso in cui l’infortunio sia avvenuto per “contrastare ogni tipo di criminalità”, nello “svolgimento di servizi di ordine pubblico”, nella “vigilanza ad infrastrutture civili e militari”; in “operazioni di soccorso”, in “attività di tutela della pubblica incolumità”, ed a “causa di particolari azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”.
In questi casi, l’interessato potrà ottenere migliaia di euro per ogni punto di invalidità permanente, oltre - nel caso di gravi lesioni - ad assegni vitalizi mensili di notevole entità.
Si evidenzia, inoltre, che le lesioni subite non debbono essere state inferte necessariamente con un corpo contundente.
Chi fosse interessato a far valutare il proprio caso, potrà inviare una mail al mio Studio legale.
Con viva cordialità.
Avvocato Roberto Mandolesi