Ricorso c.d. Pensioni / Risarcimento danni

Aggiornamenti.

Le Sezioni Giurisdizionali Centrali di Appello della Corte dei Conti, dopo ampia ed approfondita discussione, hanno definitivamente ritenuto inammissibile - per difetto di un interesse attuale e concreto - la domanda principale intesa ad ottenere l’affermazione dell’inapplicabilità, nei confronti dei miei Assistiti, del sistema di calcolo contributivo della pensione, nelle more della mancata attivazione delle previste forme pensionistiche complementari (Fondo pensione di Comparto).

La Corte ha sentenziato che l’ordinamento prevede ipotesi nelle quali l’applicazione in concreto del metodo contributivo può risultare vantaggiosa per il pensionato (quali?), e che le norme susseguitesi dimostrano la complessità del calcolo della pensione (in che modo?), condizionato da numerose variabili, oggettive e soggettive, che si manifestano nella loro interezza all’atto della cessazione del servizio, quando sono definiti tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del singolo trattamento.

A tal ultimo riguardo, la Corte ha affermato che va, inoltre, considerata l’ulteriore variabile della sopravvenienza di ulteriori norme previdenziali che potrebbero intervenire da qui alla data di cessazione del servizio degli appellanti (norme che - quando sono state adottate - hanno comunque diminuito l’ammontare della pensione dovuta).

Tornando poi al merito della domanda principale, la Corte ha statuito che - prescindendosi dalla ritenuta carenza di interesse ad agire - i motivi di ricorso sono infondati anche perché l’attuazione della previdenza complementare ha subito un arresto non soltanto a causa della mancata conclusione delle procedure negoziali/concertative, ma, soprattutto per effetto del venir meno del passaggio obbligatorio in regime di TFR; che, specifica il Giudice, nel Vostro caso è dipeso da una scelta del Legislatore probabilmente dettata da esigenze di contenimento della finanza pubblica.

Quanto alla domanda subordinata risarcitoria – per non avere le Amministrazioni provveduto alla costituzione del Fondo pensione di Comparto (previdenza complementare) – il Collegio afferma che il Giudice delle pensioni (di primo grado) correttamente ha escluso la giurisdizione della Corte dei Conti in quanto correlata ad una pretesa rientrante nella competenza del giudice del rapporto di lavoro. Giudice, quest’ultimo, che negli anni passati aveva invece escluso la propria competenza al riguardo.

Venutosi a creare, quindi, un evidente conflitto negativo di giurisdizione, il sottoscritto ha depositato un ricorso alla Corte Suprema di Cassazione affinché siano le Sezioni Unite a stabilire, una volta per tutte, chi è il Giudice (Tar o Corte dei Conti) competente a decidere la predetta domanda subordinata di risarcimento danni; che, è bene evidenziarlo, nessuno dei due Giudici ha mai ritenuto essere infondata, semmai da comprovare e quantificare nel suo esatto ammontare.

Riassumendo, ad oggi, dopo dieci anni lavoro - consistito in varie istanze, diffide, ricorsi ed appelli - la situazione è questa:

1. quanto alla domanda principale di disapplicazione del sistema di calcolo “contributivo” – almeno fino al 31.12.2011 (dato che poi è entrata in vigore la legge Fornero, che ha esteso - indistintamente e senza condizione alcuna - il sistema di calcolo contributivo della pensione a tutti i lavoratori) – i singoli pensionati – dimostrando un loro interesse attuale e concreto, potranno presentare un ricorso alla Corte dei Conti facendo “adeguatamente valere” le proprie ragioni; anche se, considerate le argomentazioni in punto di diritto già espresse, non sarà propriamente agevole arrivare ad una eventuale pronuncia di accoglimento;

2. quanto alla domanda subordinata risarcitoria, si dovrà attendere la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per conoscere il Giudice competente a deciderla e, successivamente, valutare l’opportunità di proporla.

Sarà mia premura informare i diretti interessati degli ulteriori sviluppi e su cosa è realisticamente possibile fare a tutela dei loro interessi.

Con viva cordialità.

Avvocato Roberto Mandolesi