TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE.

Possibile anche nel caso in cui il dipendente assista il familiare disabile.
Il trasferimento per incompatibilità ambientale non può essere condizionato da esigenze personali e familiari del dipendente, le quali recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione.
E' questo il principio espresso dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato (sent. n. 1073/2014), che ha respinto l'appello proposto da un dirigente della Polizia di Stato che già aveva riconosciuto il diritto ad assistere un proprio familiare disabile nella sede di origine.
Secondo i giudici, il legittimo interesse del dipendente a non essere trasferito ad altra sede di servizio senza il proprio consenso (ex art. 33, quinto comma, legge n. 104/1992) recede di fronte a quello, espresso dall'Amministrazione (ex art. 55 d.P.R. n. 335/1982), della salvaguardia del suo prestigio e alla rimozione di conseguenze per essa pregiudizievoli, createsi proprio in tale sede e nocive al sereno svolgimento del servizio degli operatori di polizia.