TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE.
Possibile anche nel caso in cui il dipendente assista il familiare disabile.
E' questo il principio espresso dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato (sent. n. 1073/2014), che ha respinto l'appello proposto da un dirigente della Polizia di Stato che già aveva riconosciuto il diritto ad assistere un proprio familiare disabile nella sede di origine.
Secondo i giudici, il legittimo interesse del dipendente a non essere trasferito ad altra sede di servizio senza il proprio consenso (ex art. 33, quinto comma, legge n. 104/1992) recede di fronte a quello, espresso dall'Amministrazione (ex art. 55 d.P.R. n. 335/1982), della salvaguardia del suo prestigio e alla rimozione di conseguenze per essa pregiudizievoli, createsi proprio in tale sede e nocive al sereno svolgimento del servizio degli operatori di polizia.