RICORSO TETTO SALARIALE

Un breve commento alla recente sentenza emessa dalla Corte Costituzionale.
Con la sentenza n. 304 del 4 dicembre 2013 - Giudice relatore Paolo Maria Napolitano, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 21, terzo periodo, del decreto legge n. 78/2010 (tetto salariale) sollevate dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, con riferimento al personale della carriera diplomatica.
Tuttavia, alcuni principi di diritto espressi dal Giudice delle leggi con questa sentenza produrranno effetti anche sugli altri giudizi promossi dal personale del Comparto Sicurezza e Difesa che la stessa Corte sarà, a breve, chiamata a definire.
 
Nel punto 5), ad esempio, si afferma che la norma censurata (art. 9, co. 21, terzo periodo, d.l. n. 78/10) non ha natura tributaria in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente pubblico: in assenza di una decurtazione patrimoniale o di un prelievo della stessa natura a carico del soggetto passivo, quindi, viene meno in radice il presupposto per affermare la natura tributaria della disposizione. Si sostiene, inoltre, che manca il requisito relativo all’acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato, in quanto la disposizione non realizza un’acquisizione che, anche in via indiretta, fornisce copertura a pubbliche spese, ma determina soltanto un risparmio di spesa.
Come a voler dire: io (Stato) i soldi non te li prelevo a te (Dipendente) dopo averteli dati, semplicemente non te li do, così poi non si potrà dire che te l’ho illegittimamente prelevati a titolo di tributo non dovuto! E siccome io (Stato) i soldi non l’ho presi (acquisiti…) a te (Dipendente), non si potrà dire che mi servivano per far quadrare il mio bilancio e, quindi, le mie spese, ma, semmai, che ho prodotto un risparmio, l’ho semplicemente messi da parte…
 
Nel punto 4), si sostiene che il principio del buon andamento dell’amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi, e che la norma censurata non può dirsi irragionevole viste le sue finalità di contenimento della spesa pubblica per far fronte alla grave crisi economica. Si afferma, inoltre, che la misura adottata (tetto salariale agli stipendi) è giustificata dall’esigenza di assicurare la coerente attuazione della finalità di temporanea “cristallizzazione” del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, realizzata con modalità per certi versi simili a quelle già giudicate da questa Corte non irrazionali ed arbitrarie, anche in considerazione della limitazione temporale del sacrificio imposto ai dipendenti.
In realtà, il limite temporale in parola è stato già ampliato e si prevede che lo possa essere ancor di più nel prossimo futuro.
 
Nel punto 3), si precisa che coloro che hanno maturato il diverso trattamento connesso alla progressione di carriera avvenuta prima del 2011 hanno comunque una maggiore anzianità di servizio, la quale di per sé può giustificare un diverso trattamento retributivo.
Certo che ciò è possibile, anzi è già normativamente previsto, quello che però si contesta, nel caso di specie, è un fatto diverso: qualcuno ha conseguito (e svolge le funzioni relative a) una qualifica superiore pur continuando ad essere retribuito come se rivestisse ancora la qualifica inferiore.
 
E se queste sono le premesse, non c’è da aspettarsi niente di buono per i successivi giudizi (ahimè)!
Roma, 13 dicembre 2013
Avv. Roberto Mandolesi