RICALCOLO PENSIONE - ART. 54 D.P.R. n. 1092/73

Dopo l’approvazione della legge di bilancio (art. 1, co. 101, l. n. 234/2021) il ricalcolo della pensione è stato esteso anche al personale di Polizia ad ordinamento civile.
Nonostante le note sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti di Roma e le proprie Circolari nn. 107 / 199 anno 2021, l’I.N.P.S. continua ad eccepire la prescrizione del diritto al ricalcolo, affermando testualmente di non voler accogliere in autotutela i ricorsi amministrativi presentati direttamente dagli interessati e resiste nei relativi giudizi (anche di appello).
Per evitare di perdere la possibilità di vedersi ricalcolare il trattamento pensionistico in godimento e di percepire i relativi arretrati, gli interessati dovranno quindi insistere in via stragiudiziale e, ove occorra, anche in via giudiziale tramite un Legale a ciò delegato per far valere il loro diritto.
L’incarico professionale potrà essere conferito all’avvocato Roberto Mandolesi, del Foro di Roma, che ha visto accogliere tutti i ricorsi finora presentati.

La presente iniziativa legale è rivolta al personale appartenente all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alle Forze Armate, alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria e aiVigili del Fuoco che (1) sono andati in pensione col sistema c.d. Misto (retributivo e contributivo) - avendo essi un’anzianità utile di servizio, alla data del 31.12.1995, inferiore ai 18 (diciotto) anni - e che (2) avevano una complessiva anzianità contributiva superiore ai 20 (venti) anni.
 
L’assistito dovrà compilare e firmare, in originale, negli appositi spazi ivi indicati, i seguenti atti:
 
1. Contratto professionale - compilato e firmato (sulla prima e seconda pagina sotto la dicitura “Firma dell’Assistito”);
2. Scheda dati personali (compilata in ogni sua parte);
3. Scheda notizie (compilata e firmata);
4. Provvedimento (anche provvisorio) di liquidazione della pensione;
5. Procura speciale (compilata e firmata in originale, ma non datata);
6. Delega per l’inoltro della previa istanza amministrativa all’I.N.P.S. (compilata e firmata in originale, ma non datata);
7. fotocopia di un Documento d’identità valido e del Tesserino del codice fiscale;
8. Distinta attestante il bonifico effettuato.
 
La documentazione dovrà essere spedita – al più presto - con Raccomandata A/R, a:
 
Avvocato Roberto Mandolesi
Viale Felice Cavallotti, 153
63822 Porto San Giorgio (FM)
 
Il Fondo spese è pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta), comprensivo degli oneri di legge e di tutte le spese necessarie per l’inoltro della previa istanza amministrativa e per la notifica e deposito dell’eventuale ricorso.
La predetta somma dovrà essere corrisposta mediante bonifico da accreditare sul conto corrente BNL - Roma, intestato a “Roberto Mandolesi”, avente le seguenti coordinate bancarie:
 
IBAN: IT07 R010 0503 3390 0000 0000 570                      BIC/SWIFT: BNLIITRRXXX
 
PAESE “IT”
CIN EUR “07”
CIN  “R”
ABI  “01005”
CAB  “03339”
CONTO “000000000570”
 
Indicando la seguente causale: “Ricorso Ricalcolo Pensione”.
 
In caso di accoglimento della domanda di ricalcolo della pensione in sede stragiudiziale o giudiziale, l’assistito verserà a saldo delle competenze professionali l’ulteriore somma di 500,00 euro.
 
Ogni notizia concernente l’iter di trattazione della presente iniziativa legale sarà pubblicata sulla pagina Facebook (Studio Legale Mandolesi), sul sito web dello Studio legale (www.avvocatomandolesi.it) e ne sarà data notizia all’indirizzo di posta elettronica e al numero di telefono fornito da ciascun ricorrente, tramite Whatsapp.
 
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