RICORSO PENSIONI - RISARCIMENTO DANNI

Mancata costituzione del fondo pensioni di comparto.

Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno accolto il mio ricorso (sent. n. 22807/2020) e stabilito che sarà il Tar a decidere il risarcimento danni per la mancata attivazione della previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Siamo dunque arrivati alla fine di un lungo percorso giudiziario iniziato ben undici anni fa, pronti ora ad ottenere il giusto indennizzo per non avere l’Amministrazione predisposto quanto necessario a compensare la riduzione del trattamento pensionistico spettante, per effetto del diverso sistema di calcolo (da “retributivo” a “contributivo”), introdotto con la legge n. 335/1995 (legge Dini).
Il Giudice amministrativo dovrà accertare la responsabilità dell’A. e ritenere provata l’entità del danno richiesto, dopo che su tale domanda giudiziale si è già espresso positivamente il Giudice Unico delle Pensioni di Bari (sent. n. 207/2020), pur avendo egli demandato all’A. militare la quantificazione del danno.
Nel nostro caso, invece, il danno risarcibile è stato calcolato in misura variabile (in ragione della data di arruolamento, dell’età e del grado rivestito) nella perizia tecnico-contabile già depositata in atti.
Al ricorso potranno aderire gli appartenenti alle Forze di polizia (ad ordinamento civile e militare) e alle Forze armate, sia in servizio che in congedo:
- che non possono contare su un’anzianità di servizio, al 31 dicembre 1995, superiore ai 18 anni (compresi i contributi figurativi, da riscatto e/o ricongiunzione), e che quindi si trovano nel sistema c.d. “misto”;
- che avranno calcolata la pensione col sistema c.d. “contributivo puro”, poiché assunti dal 1° gennaio 1996.
Non è stata prevista una data di scadenza per aderire al ricorso: tuttavia - per motivi organizzativi - è bene perfezionare l'adesione nel più breve tempo possibile!
Ho ritenuto giusto differenziare il compenso professionale dovuto per questa ultima fase giudiziale favorendo coloro che in passato hanno già aderito ad almeno una delle precedenti fasi del ricorso, lasciando invece ai nuovi ricorrenti la possibilità di scegliere tra due soluzioni.
Per aderire a questa nuova fase del ricorso è prevista la corresponsione di un nuovo Fondo spese ed il pagamento di un Saldo finale che, in deroga alle Tabelle professionali forensi, è determinato come segue:
A.già Assistito”, in quanto si ha aderito ad almeno una delle precedenti fasi del ricorso
- 50 (cinquanta) euro di fondo spese e nessun ulteriore compenso a saldo.
Nota Bene: se non dovesse ricordare la sua precedente partecipazione al ricorso NON contatti lo Studio legale per far verificare la circostanza, ma corrisponda i cinquanta euro. Lo Studio legale effettuerà gli opportuni riscontri. Nel caso non risultasse la sua passata adesione, le verrà chiesto di scegliere l’importo del fondo spese da integrare nella misura indicata al punto B) “nuovo Assistito”.
B.nuovo Assistito”, in quanto non si ha aderito a nessuna delle precedenti fasi del ricorso
potrà scegliere una delle due seguenti soluzioni:
- 150 (centocinquanta) euro di fondo spese e, a saldo, il cinque per cento della somma corrisposta dall’Amministrazione a titolo di risarcimento danni.
- 250 (duecentocinquanta) euro di fondo spese e nessun ulteriore compenso a saldo.
Il bonifico andrà effettuato sul conto corrente BNL - Roma, intestato a “Mandolesi Roberto”, utilizzando il seguente codice
IBAN: IT07 R010 0503 3390 0000 0000 570
indicando la seguente causale: “fondo spese RP”
La copia della distinta del bonifico effettuato dovrà essere allegata al "modulo di adesione" al punto n. 6 "distinta del bonifico".

Cliccare su
https://ricorsi.avvocatomandolesi.it/ricorso/pensioni-risarcimento-danni
per valutare la proposta di adesione:
seguire le istruzioni contenute nella pagina che si andrà a visualizzare e leggere i documenti da allegare.

Ringrazio gli assistiti che hanno avuto fiducia nel mio operato professionale - in assenza del quale oggi, lasciatemelo dire, non potremmo nemmeno ipotizzare una richiesta di danno risarcibile - e tutti coloro che vorranno condividere con me questo ultimo passo, e tagliare il traguardo finale.
Ad maiora!

AVVISO: consiglio gli interessati ad iscriversi al canale YouTube e a seguire la pagina Facebook dello Studio legale