L’indennità giudiziaria non compete ai militari addetti alle Sezioni di Polizia Giudiziaria.

(Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 6406/2008)

L’indennità giudiziaria di cui all’art. 2, Legge n. 321/1988, non spetta al personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche ed assegnato per comando o distacco agli uffici giudiziari, quando le mansioni da esso assolte sono ricompresse nelle funzioni istituzionalmente attribuite, come nel caso dei militari assegnati alle Sezioni di polizia giudiziaria.