Anche i pubblici dipendenti (appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia) hanno diritto al risarcimento danni per l’irragionevole durata del processo (Legge PINTO).

(Cassazione Civile, Sezione I, sentenza n. 1520/2008)

Il diritto all’equa riparazione per le conseguenze dell’irragionevole durata del processo, riconosciuto dall’art. 2 Legge n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto), è pienamente configurabile anche con riferimento alle controversie relative al rapporto di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti i cui compiti comportano l’esercizio di pubblici poteri ovvero la tutela di interessi generali (magistrati, avvocati dello Stato, appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia di Stato), essendo indubbio che l’opzione del legislatore di lasciare tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non ha comportato alcuna scelta di sottrarre quei processi all’applicazione dell’art. 111, comma 2, della Costituzione, il quale assicura a tutte le parti, e quindi anche ai funzionari e dipendenti dello Stato che attraverso i loro atti ne esprimono la potestà di imperio, che la loro posizione sia valutata equamente ed in un termine ragionevole.