Indennità di comando

 

E’ noto che, dopo l’accoglimento di tutti i ricorsi patrocinati dall’Avvocato Roberto Mandolesi, e la connessa emanazione delle relative sentenze da parte del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma e del Consiglio di Stato, con il Decreto Interministeriale datato 13 settembre 2011, a firma del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, e con la Determinazione Interdirettoriale datata 29 novembre 2011, a firma del Comandante Generale della Guardia di Finanza di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, dopo nove anni di attesa, è stata finalmente attribuita l’indennità di comando, rispettivamente, al personale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.

La materiale percezione di tale indennità, tuttavia, ha interessato un numero limitato di “titolari di comando”, stante la mancanza delle risorse finanziarie disponibili.

In particolare, è stata corrisposta, nell’Arma dei Carabinieri, ai soli comandanti di Tenenza e Stazione la cui forza organica sia pari o superiore a 17 unità; mentre, nel Corpo della Guardia di Finanza, a tutti i Comandanti Provinciali, di Nucleo di polizia tributaria, di Gruppo, di Compagnia, di Tenenza e di Brigata, senza limiti di organico.

L’indennità di comando, inoltre, non è stata corrisposta in via retroattiva, ma dalla data di adozione del Decreto/Determinazione di cui sopra.

Stante ciò, è del tutto evidente che un elevato numero di “titolari di comando” – con funzioni e responsabilità corrispondenti a quelle degli attuali beneficiari, poiché: rappresentativi dell’Amministrazione verso l’esterno; aventi competenze amministrative, disciplinari e d’impiego autonomo di uomini e di mezzi; titolari di comando di reparti costituenti presidio territoriale (in alcuni casi, unico dello Stato); ed aventi funzioni di direzione, coordinamento e controllo di altro personale subordinatoè stato illegittimamente privato del diritto alla corresponsione della relativa indennità e degli arretrati, per sole “ragioni di bilancio”.

Anche perché, era stato finanche il Consiglio di Stato - Sezione Quarta – con sentenza n. 501/2010, che sul punto richiama espressamente la sua stessa sentenza n. 3971/2007 – a precisare che “…l’esistenza di un preciso obbligo giuridico di provvedere non può in generale essere vanificata da problemi di ordine puramente economico…”; e, soprattutto, ad affermare che “…l’art. 64 del citato d.P.R. n. 164/2002, significativamente rubricato <Copertura finanziaria>, risulta aver già valutato l’onere economico derivante dall’attuazione dell’accordo con l’indicazione delle relative risorse finanziarie e, d’altronde, il Ministero dell’economia e delle finanze è stato autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio eventualmente necessarie”.

Orbene, coloro che (a) attualmente svolgono incarichi di comando e/o (b) li hanno ricoperti negli ultimi 5 anni o (c) dal 1 gennaio 2002, interrompendo comunque la prescrizione – mediante l'invio di un atto di diffida ovvero sono stati già nostri ricorrenti –, possono ora agire per la tutela dei propri diritti, aderendo alla “nuova” iniziativa e scaricando la modulistica necessaria dal <Link> corrispondente al Corpo (CC/GDF) di appartenenza, posto in fondo alla presente nota. 

Dovranno, quindi, compilare e firmare, in originale, negli appositi spazi ivi indicati, la lettera di trasmissione, la scheda contenente dati personali, l’istanza di messa in mora stragiudiziale e le due procure speciali; ed effettuare il bonifico in favore del Legale incaricato.

Dovranno poi spedire, entro il 31 gennaio 2012, con Raccomandata A/R, allo:

Studio Legale Mandolesi
 Avv. Roberto Mandolesi
 Via Paolo Emilio n. 34
 00192 Roma

 

i seguenti atti:

 

a) Lettera di trasmissione compilata e firmata;
b) Scheda dei dati personali compilata in ogni sua parte;
c) Istanza di messa in mora debitamente compilata e firmata in ogni sua parte;
d) due Procure speciali firmate in originale (non datate);
e) fotocopia di un Documento d’identità valido;
f) Ricevuta attestante il bonifico effettuato;


Il fondo spese per aderire a questa “nuova” iniziativa, pari a 100 (cento) euro - somma già comprensiva di CPA (4%) e IVA (21%) -, dovrà corrispondersi mediante bonifico sul conto corrente bancario presso BNL Roma - Ag. n. 39, intestato a “Avv. Roberto Mandolesi”, avente le seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT07 R010 0503 3390 0000 0000 570  BIC/SWIFT: BNLIITRRXXX

PAESE “IT“
CIN EUR “07”
CIN “R”
ABI “01005”
CAB “03339”
CONTO “000000000570”


Indicando la seguente causale: “Ricorso Indennità di comando – CC/GDF”.


La somma versata è da intendersi comprensiva della quota parte dei Bolli per le notifiche e dei Contributi Unificati per il deposito dei ricorsi
.
In caso di esito negativo, i ricorrenti non dovranno corrispondere nulla di più oltre al fondo spese versato.

Ogni altra spesa dovuta dal ricorrente, comprese quelle di lite, sarà a carico esclusivamente del Legale incaricato
.

L’Istanza di messa in mora
, quindi, sarà notificata a cura e spese del Legale incaricato; che si farà altresì carico di ogni altra spesa comunque necessaria a tal fine.
Resta inteso, che nel caso in cui, per effetto della specifica iniziativa intrapresa, l’Assistito dovesse ottenere una somma di denaro da parte dell’Amministrazione, dovrà corrispondere al predetto Legale il 3% di quanto percepito, detratti gli importi già versati a titolo di fondo spese.

Il ricorso sarà patrocinato dall’Avv. Roberto Mandolesi, del Foro di Roma, titolare dell’omonimo Studio legale.

Ogni altra notizia inerente all’iter della presente iniziativa sarà pubblicata su questo sito web
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MODULISTICA