CAUSA DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA

SUGGERIMENTI E CHIARIMENTI

Si ricevono sempre più spesso richieste di assistenza in materia di riconoscimento di causa di servizio e connesse liquidazioni (equo indennizzo e pensione privilegiata) e/o richieste di restituzione di somme già concesse a tale titolo.

Ecco alcuni chiarimenti al riguardo.

a) La Commissione medica ospedaliera (C.M.O.) di competenza territoriale esprime un parere sulla patologia e sulla conseguente ascrivibilità della stessa a tabella e categoria.

b) Il Comitato di verifica per le cause di servizio, invece, formula un parere, non vincolante per l’Amministrazione di appartenenza, sulla dipendenza da causa di servizio dell’ascritta patologia.
I due pareri sono distinti tra loro ed assolvono a diverse funzioni.
Quindi, non è corretto dire che la patologia, ai fini della liquidazione, è stata riconosciuta dalla Commissione e non dal Comitato.

c) Quanto ai tempi per il riconoscimento della causa di servizio (e connesse indennità), dovrà osservarsi l’ordine cronologico di presentazione.
L’interessato potrà comunque notificare un’istanza (ai sensi della Legge n. 241/1990) all’Amministrazione per conoscere, ad esempio, lo stato di trattazione della pratica, il nome del responsabile del procedimento ed i tempi di definizione dello stesso.

d) La comunicazione trasmessa dall’Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 – che normalmente precede il decreto di rigetto vero e proprio – non può essere impugnata autonomamente: anzi, quella sarà l’occasione per meglio istruire la pratica, altrimenti destinata ad essere rigettata. Il termine indicato (10 giorni) ha natura ordinatoria, anche se è consigliabile un sollecito riscontro.

e) Il decreto di mancato riconoscimento potrà impugnarsi nel termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso. A tal fine, non si calcola il periodo compreso tra l’1 agosto ed il 15 settembre (sospensione feriale dei termini).

f) Ai fini della predetta impugnativa sarà necessario acquisire un parere medico legale che chiarisca il rapporto di casualità o concasualità esistente tra la patologia riscontrata ed il servizio prestato dall’interessato. A tal uopo, un’importanza decisiva dovrà attribuirsi ai rapporti informativi redatti dalla scala gerarchica intermedia sulla tipologia dei servizi prestati (negli ultimi dieci anni dalla presentazione della domanda).

g) Non tutte le patologie sofferte possono essere riconducibili ad una causa di servizio. E’ inutile, quindi, spendere soldi e tempo per ricorsi destinati ad esser respinti, con aggravio di spese. La possibilità di esperire utilmente ricorso, pertanto, dipenderà unicamente dalla perizia medico legale, che, confutando il parere del Comitato, dovrà chiarire perché lo specifico servizio prestato è invece compatibile con l’insorgenza della malattia di cui si chiede il riconoscimento.