RICORSO PENSIONI. Obbligo dell’Amministrazione di avviare la previdenza complementare.

Che cosa è cambiato dopo le ultime sentenze del TAR che hanno respinto i ricorsi proposti dagli altri Legali?

La Sezione Prima Bis del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, dopo aver accolto tutte le tesi difensive sostenute dall’avvocato Roberto Mandolesi nel corso di questi ultimi anni, ha cambiato di recente il proprio positivo orientamento in materia (sent. n. 8420/2013) e si è adeguata ai principi di diritto espressi da diverse Sezioni dello stesso Tribunale (sent. n. 2092/2011 e n. 2991/2010) e dal Consiglio di Stato (sent. n. 5697/2011), che, pronunciandosi sui ricorsi depositati da altri Legali, hanno negato ai singoli dipendenti la titolarità ad agire in giudizio per far accertare e dichiarare l’obbligo per le Amministrazioni di avviare forme pensionistiche complementari, per attribuirla unicamente alle Organizzazioni sindacali e ai Comitati Centrali di rappresentanza degli stessi.
Ricapitoliamo i passi salienti della questione.
Nel 2009, l’Avvocato Mandolesi depositò i primi ricorsi al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, per tutti gli Assistiti che nel frattempo (2008) gli avevano conferito il mandato. I ricorsi furono discussi e decisi solo da un’unica Sezione, la Prima Bis, che, nel rigettarli, “delineò” anche il percorso giuridico che si sarebbe dovuto seguire per arrivare ad una positiva soluzione della questione.
Nel 2010, e negli anni a seguire, quindi, furono formalmente notificati - per conto di tutti gli Assistiti che avevano rinnovato il loro mandato - gli atti di diffida e messa in mora stragiudiziali alle Amministrazione interessate, con cui si chiese l’attivazione delle forme pensionistiche complementari, paventando anche danni futuri consistenti in termini di riduzione del trattamento pensionistico spettante ai richiedenti.
Nel 2011, persistendo l’omissione, si depositarono i primi ricorsi per censurare l’illegittimo silenzio-inadempimento – denominati “pilota”, poiché presentati formalmente soltanto da alcuni ricorrenti, ma nell'interesse di tutti gli altri ns. Assistiti – che furono accolti positivamente: il Giudice, cioè, riconobbe che le Amministrazioni erano state inadempienti e le condannò anche alle spese di giudizioLe predette Amministrazioni avevano quindi l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo concernente la costituzione di forme pensionistiche complementari – così come previsto dalle vigenti normative in materia pensionistica – entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione delle stesse sentenze.
Nel 2012, dopo aver notificato le prime positive sentenze di cui sopra ed accertato che le Amministrazioni non avevano alcun interesse a conformarvisi, sono stati presentati degli altri ricorsi per l’esecuzione del giudicato formatosi sulle predette sentenze, anch’essi accolti positivamente dal Giudice: le Amministrazioni, cioè, dovranno avviare le procedure per la costituzione delle forme pensionistiche complementari.
Nel 2013, è stato finanche nominato un Commissario ad acta - nella persona del Capo del III Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare, Brig. Gen. Roberto Sernicola - che dovrebbe intervenire in caso di persistente inadempimento da parte delle Amministrazioni interessate.
Tutto bene, quindi, se non fosse per l’arrivo inaspettato delle sentenze di cui sopra, che hanno respinto gli ultimi ricorsi proposti dagli altri Avvocati.
Che cosa cambia per i nostri Assistiti? Poco o nulla.
In primis, perché tutte le sentenze positive ottenute dall’avvocato Mandolesi sono divenute esecutive: l’Avvocatura dello Stato, cioè, non solo non si è mai costituita nei relativi giudizi, ma non le ha mai impugnate dinanzi al Consiglio di Stato.
In secundis, il termine concesso dal T.A.R. alle Amministrazioni per l’avvio della previdenza complementare scadrà il prossimo Novembre, e in caso di (prevedibile e) persistente inadempimento da parte dell’Amministrazione, sarà chiesto al Commissario ad acta già nominato di intervenire in sostituzione delle stesse.
La questione, quindi, è tutt’altro che risolta e vi sono ancora delle chance di successo, malgrado qualcuno cerchi in tutti modi di rimandare la costituzione delle forme pensionistiche complementari nel Comparto Sicurezza e Difesa.
Roma, 29 ottobre 2013
Lo Staff



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