PENSIONI

Ritorno al sistema retributivo

La riforma del sistema previdenziale, avviata con la legge Amato (Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 503), ha come obiettivo (dichiarato) il contenimento della spesa pubblica.

Con la legge Dini (Legge 8 agosto 1995, n. 335), quindi, si è previsto, tra l'altro, un nuovo sistema per il calcolo della pensione da corrispondere agli aventi diritto.

Si è stabilito, invero, un sistema differenziato secondo l'anzianità fino a quel momento maturata, e cioè:

a) Retributivo (più conveniente dal punto di vista economico), per i dipendenti che potevano contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi figurativi, da riscatto e ricongiunzione) alla data del 31 gennaio 1995;

b) Misto (metodo retributivo per l'anzianità maturata sino al 1995 - metodo contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996), per quelli che potevano vantare meno di 18 anni di contributi;

c) Contributivo (meno conveniente di tutti), per i neoassunti a far data dal 1° gennaio 1996.

E tra il sistema di calcolo contributivo (o misto) e quello retributivo, fino a quel momento in vigore per la generalità dei dipendenti, vi sono delle enormi differenze, poiché la pensione, ora, non è più legata alla media delle retribuzioni percepite, ma è vincolata alla contribuzione accreditata nell'arco dell'intera vita lavorativa del militare.

Il nuovo metodo di calcolo, quindi, ha nettamente ridimensionato l'importo che si arriverà a percepire al momento della pensione.

E' stato previsto, infatti, che la pensione spettante con il nuovo e più penalizzante sistema di calcolo (contributivo) sarà ridotta del 30-40% rispetto a quella corrisposta con il precedente sistema (retributivo): si calcola che in pratica sarà pari al 50-60% dell'ultima retribuzione percepita.

Il "rapporto di strategia nazionale sulle pensioni 2002", invero, ha previsto che un lavoratore con 35 anni di contributi alla data di pensionamento del 2010, percepirà una pensione pari al 67,10% della sua ultima retribuzione; nel 2020 pari al 56%; nel 2030 pari al 49,6%; nel 2040 pari al 48,5%; e nel 2050 pari al solo 48,1%.

Per far fronte a questa ingiusta sperequazione, il legislatore ha previsto un c.d. "secondo pilastro di previdenza": la previdenza complementare, da attuarsi attraverso i c.d. Fondi pensione.

L'obiettivo dichiarato è quello di concedere ai lavoratori un'integrazione del trattamento pensioni-stico di base, per riportarlo ai valori ante-riforma, attraverso, appunto, la previsione di una pensione aggiuntiva.

Ma tale intervento, ritenuto prioritario ed indispensabile, a distanza di 13 anni ancora non è stato attuato.

Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, ad ordinamento militare e civile, infatti, le procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e previdenza comple-mentare non sono state ancora concretamente avviate.

Stante ciò, da più parti era stato sollecitato l'avvio di un'iniziativa giudiziale finalizzata ad ottenere una dichiarazione d'incostituzionalità delle legge di riforma, sotto vari profili, e quindi un ritorno al sistema di calcolo retributivo, almeno fino a quando il sistema della previdenza complementare – che dal punto di vista del legislatore avrebbe dovuto compensare il divario, venutosi a creare per effetto del mutato sistema di calcolo, dei livelli pensionistici – non sia concretamente attuato.

Sono stati quindi presentati molti ricorsi, la maggior parte dei quali già definiti con sentenza, commentata a parte.

Ed al più presto sarà avviata una nuova fase, a completamento dell'iniziativa intrapresa.

Gli eventuali interessati potranno tra qualche giorno scaricare la relativa documentazione utile per l'adesione, sempre su questo sito web.